Una forma di prestito destinato alle associazioni è il Finanziamento alle Associazioni, ed è rivolto a tutte quelle strutture che presentino le caratteristiche proprie del volontariato, senza scopo di lucro e con scopo di utilità sociale.
Questo tipo di finanziamento, che si presenta quindi sotto forma di prestito, è regolato e descritto nella legge finanziaria del 2007 e da una serie di modifiche ed ampliamenti che sono stati apportati in seguito.
Per accedere a questo tipo di finanziamento le associazioni devono risultare regolarmente iscritte agli appositi elenchi presenti nelle varie regioni d’Italia, essere delle organizzazioni di utilità sociale, oppure essere associazioni iscritte all’albo delle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e in genere a tutte le associazioni di tipo non lucrativo.
Aggiornamenti e novità sui finanziamenti associazioni
Con questa tipologia di finanziamento le associazioni che ne fanno richiesta posso coprire gli acquisti dei beni di primaria importanza per il loro servizio di volontariato, come per esempio le ambulanze o qualsiasi strumento destinato alla donazione per i centri sanitari.
In ogni caso, essendo un tipo di finanziamento molto particolare e destinato a una categoria particolare di soggetti, esistono una serie di normative e regole che ne permettono una corretta gestione.
Inoltre i finanziamenti stanziati verso le associazioni non sono mai destinati a coprire l’intero importo del costo del bene da acquistare, ma solo una parte. Una delle condizioni principale che permettono alle associazioni di richiedere e di mantenere poi questo tipo di finanziamento, oltre alla iscrizione ai registri regionali, sta nell’utiizzo del bene acquistato.
Utilizzo che deve essere regolato in base alle finalità dell’associazione e deve durare almeno 3 anni dalla data di acquiesto o concessione del bene.
Nel caso non fosse possibile continuare pe 3 anni nell’utiizzo del bene questo può essere ceduto ad altra organizzazione, anch’essa che si occupa di volontariato e che non abbia scopo di lucro.]]>