La rinegoziazione, anche chiamata ricontrattazione, è una pratica relativamente nuova nel panorama giuridico europeo, ma è in ogni caso legata a un nuovo accordo delle due parti coinvolte nel mutuo: la banca e il cliente.
Raramente può essere oggetto di una richiesta unilaterale da parte del mutuatario. La rinegoziazione del mutuo, può riguardare sia il tasso che la durata, che entrambe le cose.
La legge 244/2007 concede la possibilità al creditore originario e al debitore di pattuire alcune variazioni delle condizioni del contratto di mutuo in corso senza l’onere di spese bancarie e con una scrittura privata anche non autenticata.
Alcune spese sono presenti solo nei casi in cui la banca ritenga di avere delle obiettive ragioni per formalizzare l’accordo di rinegoziazione tramite un notaio o forma autentica.
Per questi casi il consiglio nazionale del Notariato ha comunicato di essere disponibile a una riduzione dei compensi dovuti per la figura del notaio.
Aggiornamenti e notizie sulle rinegoziazione mutuo decreto Bersani
L’introduzione del Decreto Bersani ha inciso in modo profondo sulla disciplina dei mutui, avendo infatti introdotto disposizioni di favore per il cittadino consumatore.
Nello specifico i commi da 8 sexies a 8 quatordicies dell’art. 13 della Legge n. 40/2007 che converte il Decreto Bersani prevedono un meccanismo che porterà all’automatica estinzione dell’ipoteca, senza alcuna spesa a carico del debitore, una volta che si sia estinta l’obbligazione oggetto del contratto di mutuo stipulato.
L’art. 7 invece prevede l’eliminazione delle penali nel caso di estinzione anticipata dei mutui e la riconduzione ad importi eguali delle penali sui mutui già esistenti, dove previste.
In ultimo l’art. 8 del Decreto permette la portabilità del mutuo, permette quindi al debitore di trasferire il mutuo, o l’apertura di credito o altri finanziamenti stipulati con una banca o un istituto finanziario ad altri intermediari bancari o finanziari.